Il Trust in Italia

Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, mutuato dagli ordinamenti di common law, utile a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale sia in termini di separazione, segregazione, gestione e pianificazione del patrimonio, sia in ottica successoria (i.e. passaggio generazionale del patrimonio).

Per Trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il Disponente – con atto tra vivi o mortis causa – nascenti dal trasferimento totale o parziale dei propri beni sotto il controllo di un altro soggetto, il Trustee, che li gestisce come se ne fosse il legittimo proprietario, nell’interesse di un Beneficiario o per un fine specifico, secondo le volontà individuate dal Disponente stesso nell’atto istitutivo di Trust.

Tali beni – che possono essere di qualunque tipo (immobili, mobili registrati e non registrati, partecipazioni societarie, somme di denaro, crediti, titoli, ecc.) – fuoriescono dal patrimonio personale del Disponente andando a formare il c.d. fondo in Trust, che costituisce una massa distinta, segregata e separata, sia dai beni personali del Disponente sia da quelli del Trustee, il quale – seppur ne divenga legittimo e pieno proprietario – non dovrà mai confonderli con il proprio patrimonio personale, in quanto l’esercizio del diritto di proprietà su tali beni è limitato al perseguimento delle finalità indicate dal Disponente nell’atto istitutivo di Trust a cui il Trustee da esecuzione. In tal modo il fondo in Trust non sarà mai aggredibile né dai creditori personali del Disponente né da quelli del Trustee, né da quelli dei Beneficiari.

Non essendo un istituto di diritto italiano e non essendovi in Italia una legge dedicata a tale istituto, il Trust è stato riconosciuto nell’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione de l’Aja dell’1 luglio 1985 relativa alla “legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento” attraverso l’emanazione della Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore in Italia l’1 gennaio 1992, che ha portato all’istituzione in Italia dei c.d. “Trust interni”, ossia quei Trust caratterizzati dal fatto che il Disponente, i Beneficiari, il Trustee e i beni trasferiti in Trust sono italiani, mentre la legge regolatrice – non potendo essere italiana – sarà scelta tra quelle di uno dei numerosi stati stranieri che invece dispongono di una legge dedicata al Trust.

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