Il Trust in Italia

Il trust è un istituto giuridico in base al quale un soggetto (“disponente”) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (“trustee”) obbligandolo fiduciariamente a rispettare le proprie volontà riportate nell’atto istitutivo circa l’amministrazione e la gestione dei beni nell’interesse di un soggetto terzo (“beneficiario”) o per la realizzazione di uno specifico scopo (“trust di scopo”).
L’affidamento dei beni viene attuato mediante il trasferimento della proprietà dal disponente al trustee il quale diventa legittimo e pieno proprietario dei beni, fino all’esaurimento della sua missione coincidente con la scadenza del trust.
L’esercizio del diritto di proprietà sui beni trasferiti è limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto istitutivo del trust dal disponente. Il trustee provvede a dare esecuzione alle volontà del disponente secondo le regole previste dall’Atto Istitutivo di trust.

In trust si possono conferire tutte le tipologie di beni come ad esempio: beni immobili (case), beni mobili iscritti in pubblici registri (automobili, barche), somme di denaro (investimenti), crediti, titoli di stato, partecipazioni societarie, opere d’arte.

I beni trasferiti in trust costituiscono un fondo segregato rispetto al patrimonio del disponente ed al patrimonio del trustee e per questo motivo non sono aggredibili dai rispettivi creditori.
Il nostro paese è stato uno dei primi a sottoscrivere la “Convenzione sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento” de L’Aja nel 1985, ed a ratificarla con la legge n. 364 del 1989. L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ne è seguita ha confermato la piena legittimità dell’istituzione dei cosiddetti trust interni.

Si tratta di trust caratterizzati dal fatto che il disponente, i beneficiari, il trustee e i beni conferiti in trust sono italiani, mentre la legge regolatrice è quella di uno dei numerosi stati stranieri che disciplinano il trust.

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