Collezioni di auto d’epoca e opere d’arte

Da “oggetto di passione” il collezionismo, negli ultimi anni, ha assunto sempre più marcatamente le vesti di un asset di investimento del mercato contemporaneo, rendendo incalzante l’esigenza di un’accorta programmazione di un patrimonio dal valore, economico ed affettivo, costruito nel tempo con fatica, dedizione e competenza. L’interesse sotteso è duplice: il mantenimento della continuità storica di valore e l’unitarietà di gestione nel lungo periodo dei beni formanti la collezione, da un lato; la tutela degli eredi del collezionista, dall’altro.

La risposta giuridica che soddisfa, nella maniera più efficiente, questo complesso di esigenze è da rinvenirsi nel Trust. L’istituzione di un Trust, indipendentemente dai beni formanti la collezione, consente:

1. la protezione e la gestione di questo asset class che non lo esponga a eventuali rischi professionali o imprenditoriali, rendendola insensibile agli eventi personali e legali del Disponente-Collezionista, del Trustee e dei Beneficiari;

2. una programmazione “sartoriale” da parte del Disponente nella gestione della propria collezione, anche dopo la sua morte, formalizzata analiticamente nell’Atto Istitutivo. Il Collezionista, ad esempio, può programmare:
a) politiche di investimento/disinvestimento che consentano una crescita strategica e pianificata della sua collezione;
b) la creazione di spazi dedicati nei quali collocare le opere collezionate, stabilendone termini e modalità, per consentirne una fruizione pubblica, oltre che privata;
c) la partecipazione ad eventi espositivi, mostre, gallerie al fine di favorire la diffusione della collezione a favore della collettività;
d) l’impiego del ricavato-liquidità derivante dall’attività espositiva al fine di mantenere e restaurare le singole opere;
e) la previsione di una “rendita” a vantaggio dei suoi eredi (anche) in funzione del ruolo operativo svolto all’interno della collezione;

3. l’unitarietà della collezione e, di conseguenza, la conservazione del suo valore economico, diventando il Trustee l’unico proprietario dei beni facenti parte della collezione ed essendo vincolato ad agire secondo le regole predisposte dal collezionista nell’atto istitutivo;

4. la tutela dell’anonimato e la segretezza della collezione. Ad esempio, la collezione può essere esposta nelle mostre a nome del trust con piena riservatezza del Disponente e dei Beneficiari;

5. la destinazione unitaria post mortem della collezione in ambito familiare, assicurando la continuità con le generazioni future (o in funzione di uno scopo determinato). Il Trust evita che quegli eredi disinteressati alla cura della collezione ne entrino in possesso con il solo obiettivo di monetizzazione, consentendo al Collezionista stesso di individuare specificamente i destinatari dei suoi beni che siano effettivamente desiderosi di proseguire il suo operato e di stabilire tempi, condizioni e modalità di assegnazione dello stesso.

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